A chi è rivolto
Ai cittadini che devono produrre un documento con firma autenticata presso un altro ente o privati.
Descrizione
L'ufficiale dell'Anagrafe, salvo casi speciali previsti dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc.) e tanto meno concretizzare una procura.
L'autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.
L'autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.
Qualora gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione/attestazione (comprese le pensioni estere) siano redatti in lingua straniera, non è possibile effettuare l'autenticazione se il testo non è scritto anche in lingua italiana.
L'autentica di firma è possibile per:
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
- istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio) deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.
Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata.
Normativa di riferimento: artt. 21, 38 e 39 D.P.R. 445/2000.
Come fare
Nei pochi casi in cui è ancora ammessa l'autenticazione da parte dell'ufficio Anagrafe (ad esempio quando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non sia "collegata" ad una domanda da presentare all'amministrazione), l'interessato deve previa prenotazione al successivo link, presentarsi presso lo sportello dell'Ufficio anagrafe con la documentazione necessaria.
Cosa serve
Per presentare richiesta di autenticazione di firma occorrono:
- Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità;
- Documento su cui si chiede l'autenticazione di firma in originale.
Tempi e scadenze
Il rilascio è immediato.
L'autenticazione di firma non ha scadenza.
Costi
L'autentica di firma è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (acquisto a carico del cittadino da presentare direttamente all'ufficio competente nella data fissata per l'appuntamento), a meno che non sia prevista un'esenzione di legge, che deve essere espressamente dichiarata da chi richiede l'autentica.
I diritti di segreteria di € 0,52 saranno pagati tramite PagoPa all'atto di autentica in Comune con bancomat.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Unità organizzativa responsabile
Dèrniere modification: 17/12/2024 11:03:38