La dichiarazione di nascita può essere resa presso il centro dove è avvenuta la nascita (entro tre giorni dalla nascita stessa (oppure in Comune, davanti all’Ufficiale di Stato Civile (entro dieci giorni dalla nascita).
Nel caso di bambino nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione di nascita, la dichiarazione stessa deve essere resa necessariamente avanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita.
Casi Particolari:
1) PREriconoscimento: è possibile prericonoscere il figlio naturale nascituro da parte della sola madre o da parte di entrambi i genitori, previa esibizione del certificato di gravidanza e previo appuntamento. Il prericonoscimento non può essere effettuato dal solo padre.
2) Denuncia di nascita resa dopo i 10 giorni: se la denuncia di nascita viene resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa, ma il ritardo nel rendere la dichiarazione va motivato e l'Ufficiale dello Stato Civile deve darne comunicazione alla Procura della Repubblica competente per territorio.
3) Genitori Stranieri senza residenza italiana: devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.
4) E' possibile denunciare la nascita con una dichiarazione sostitutiva nel caso la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario ed il dichiarante sia impossibilitato ad esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto.