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ICI: guida al contribuente
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I VERSAMENTI
IMPOSTA DOVUTA /
DUE RATE O UNICA SOLUZIONE PER IL PAGAMENTO /
MODALITA' DI VERSAMENTO
IMPOSTA DOVUTA
Il pagamento deve essere effettuato dal soggetto passivo in proporzione alla quota di possesso ed al periodo di utilizzo per l'anno stesso.
Il versamento effettuato da un contitolare, anche per conto degli altri, si considera regolarmente effettuato, purché l'imposta per l'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
I versamenti devono essere effettuati con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (articolo 1 commi 166, 167 e 168 della Legge 296/2006).
DUE RATE O UNICA SOLUZIONE PER IL PAGAMENTO
A) Pagamento in unica soluzione:
entro il 16 giugno, sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.
B1) Pagamento in acconto:
entro il 16 giugno deve essere versato il 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente, rapportate alla situazione di possesso del primo semestre dell'anno in corso.
B2) Pagamento a saldo:
entro il 16 dicembre deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote, detrazioni e della situazione di possesso dell'anno in corso, e quanto versato come acconto.
Le persone fisiche NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO possono versare l'imposta in unica soluzione entro il 16 dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3% sulla parte relativa all'acconto.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Per ogni altra informazione leggi il regolamento in
formato word oppure in formato pdf
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