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ICI: guida al contribuente
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CARATTERISTICHE DELL'IMPOSTA
GLI IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA /
IL COMUNE DESTINATARIO DELL'IMPOSTA /
L'ALIQUOTA /
I CONTRIBUENTI /
IL PERIODO D'IMPOSTA /
L'IMPONIBILE /
FABBRICATI /
- FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO - D - /
AREE FABBRICABILI /
TERRENI AGRICOLI
GLI IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA
L'imposta è dovuta, con decorrenza 01/01/93, per i seguenti immobili che si trovano nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa:
a) Fabbricati;
b) Aree fabbricabili;
c) Terreni agricoli - questo Ente rientra nell'elenco dei Comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'articolo 7, lettera H), del D.Lgs. 30.12.1992 n° 504;
IL COMUNE DESTINATARIO DELL'IMPOSTA
L'imposta è dovuta al Comune sul cui territorio si trovano gli immobili.
L'ALIQUOTA
Per l'anno 2008, le diverse aliquote, rapportate al valore degli immobili, sono state fissate, con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 19/12/2007, nelle seguenti misure:
- ABITAZIONE PRINCIPALE :
4 per mille (aliquota ridotta).
- ALTRI IMMOBILI :
7,00 per mille (aliquota ordinaria)
- IMMOBILI CATEGORIA D :
5 per mille (se attivi almeno 200 giorni all'anno)
N.B. Le pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2, C6 e C7, sono considerate parte integrante della stessa, con applicazione quindi dell'aliquota ridotta, nel limite massimo di una unità immobiliare ed a condizione che la proprietà o il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisponda al diritto reale dell'immobile che costituisce abitazione principale.
Se la detrazione non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, l'importo eccedente deve essere detratto sull'imposta dovuta per la pertinenza.
L'aliquota ridotta si applica altresì, senza detrazione, alle abitazioni concesse in locazione con contratto d'affitto registrato a favore di residenti nel comune.
Vedi anche:
le aliquote dell'anno in corso e degli anni passati (dal 1997 al 2008)
LE DETRAZIONI
Per l'anno 2008, la detrazione per abitazione principale, adottata con delibera di C.C. nº 41 del 19/12/2007, è pari ad Euro 155 (come l'anno 2007). A partire dall'anno 2008 è prevista una detrazione statale pari all'1,33 per mille della base imbonibile da applicare successivamente alla detrazione comunale fino ad un massimo di applicazione di € 200.
I CONTRIBUENTI
L'imposta è dovuta dal proprietario dell'immobile, o dal titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale, in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che tale soggetto non sia titolare, in questo Comune, del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione.
IL PERIODO D'IMPOSTA
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso (il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni si computa per intero). Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
L'IMPONIBILE
L'imponibile è il valore degli immobili determinato secondo le seguenti disposizioni:
FABBRICATI
a) per i fabbricati iscritti in Catasto occorre fare riferimento alla rendita attribuita all'immobile al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Applicando alla rendita i coefficienti di moltiplicazione si ottiene il VALORE DELL'IMMOBILE :
VALORE = RENDITA X COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE + RIVALUTAZIONE DEL 5% (con decorrenza dall'anno d'imposta 1997);
b) per i fabbricati in attesa di rendita si applica la rendita proposta con procedura Doc-fa a cura dei contribuenti. Per coloro i quali non abbiano attivato la rendita proposta si applica la procedura di attribuzione cui al comma 336 e seguenti della Legge 311/2004.
FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO - D -
Per i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita, il VALORE è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti, stabiliti per decreto ogni anno.
AREE FABBRICABILI
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo della zona di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuale adattamento del terreno per la costruzione e dei prezzi medi di mercato per aree analoghe. Si considera area edificabile il o i terreni come tali identificati nello strumento urbanistico generale approvato dal Comune indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del Decreto Legge 223/2006 convertito nella Legge 248/2006.
TERRENI AGRICOLI
Questo Ente rientra nell'elenco dei Comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall' I.C.I. ai sensi dell'articolo 7, lettera H), del D.Lgs. 30.12.1992 n° 504;
Per ogni altra informazione leggi il regolamento in
formato word oppure in formato pdf
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